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C’è una recente sentenza della Corte di Cassazione che non sorprende nessuno, ma la riportiamo perché repetita juvant.
È la 39765 del 2015.
Il caso è molto semplice.

Un autotrasportatore dipendente di un’azienda romagnola deve sganciare il rimorchio per prelevare dei rottami in vetro. Nel DVR, però, manca tale previsione di rischio e l’uomo non è stato adeguatamente informato circa i rischi specifici, né formato. Fatto sta che egli, non adottando misure di sicurezza, rimane schiacciato tra motrice e rimorchio e muore.
La Cassazione ha sentenziato che la condotta dell’autotrasportatore non è stata abnorme e imprevedibile; al contrario, si tratta di un’operazione di routine e il fatto di non aver inserito nel DVR il relativo rischio di infortunio attribuisce colpa generica al RSPP. Inoltre, lo stesso ha una colpa specifica legata alla mancata informazione e formazione. Secondo la Corte, “la negligenza del lavoratore che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti non costituisce un fatto imprevedibile in quanto è frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro e i suoi delegati”.
Si tratta dell’ennesima sentenza che ribadisce il principio della necessità di scrivere DVR in modo adeguato ed esaustivo e il principio di formare i lavoratori nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

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