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Un elettricista esperto e formato sulla sicurezza deve svolgere un lavoro su un tetto, al quale accade attraverso un elevatore e disponendo di tutti gli strumenti di protezione.

Per fare più in fretta, però, sale sul tetto senza l’elevatore e i DPI, percorre un tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, le sfonda e precipita per sei metri riportando gravi lesioni.

 

Il caso approda, dopo un lungo iter giudiziario, in Cassazione, che si chiede: datore di lavoro e RSPP potevano presumere che un lavoratore esperto, formato in sicurezza e dotato delle necessarie attrezzature ponesse in essere il comportamento che ha causato l’incidente?

La risposta che si sono dati gli ermellini è stata negativa: no, non potevano presumere.

La sentenza è interessante perché esplicitamente ne richiama altre precedenti in cui afferma che “non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato”. Un principio che viene ribadito, ma precisato nella parte in cui si sottolinea che “tutte le cautele possibili da assumersi ex ante” sono state assunte. Infatti, la necessaria prevedibilità dell’evento “non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni” e il rapporto di causalità deve essere verificato “alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica”. Insomma, nel caso in questione si rientra nella condotta “imprevedibilmente colposa” del lavoratore.

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