In attesa che sia pubblicato il testo nel dettaglio, anticipiamo alcune delle novità previste dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio scorso, in merito alla formazione per RSPP e ASPP.

 

Si hanno ancora tre moduli: modulo A di 28 ore (propedeutico per quelli successivi) ed è possibile anche in modalità e-learning; modulo B di 48 ore (eccezion fatta per quattro settori che richiedono una specializzazione aggiuntiva di 12 ore per l’agricoltura e la sanità, di 16 per le costruzioni e il chimico); modulo C (soltanto per RSPP) di 24 ore con credito permanente. L’aggiornamento è di 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e di 40 nel quinquennio per chi è RSPP: è possibile farlo anche in modalità e-learning e il 50% delle ore può essere ottenuto con partecipazione a convegni.

Sono state ridefinite alcune unità didattiche e per le aziende a rischio basso è consentito l’e-learning anche per la formazione specifica. Inoltre, sono stati chiariti i requisiti dei docenti e anche le classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, inserendone di nuove: su quest'ultimo aspetto, però, sorgono alcuni dubbi interpretativi che sicuramente daranno adito a interpelli.

Tra le novità, è stato modificato il paragrafo 8 del vecchio accordo del 2011 relativo al lavoro somministrato per renderlo coerente con il D.Lgs. 81 / 2015: “la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e li addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore”.