I nostri articoli

Riassumiamo le novità legate alla nuova normativa sui gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas).

Innanzitutto è stato esteso il campo di applicazione a celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigo, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas, commutatori elettrici contenenti F-Gas e recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori, manutentori) devono inviare per via telematica a una banca dati apposita i dati (fattura, anagrafica dell’operatore, tipologia di apparecchiatura, data e ora di installazione e così via) relativi alle vendite di F-Gas entro 30 giorni dalla data di intervento. Sono quindi gli operatori di settore e non più gli utenti che hanno l’obbligo di comunicare le informazioni: non è dunque più prevista la scadenza del 31 maggio, in vigore fino allo scorso anno. Però, attenzione: rimane l’obbligo per gli utenti di mantenimento dei registri.

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