Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 ha concesso un differimento del termine di scadenza di 12 mesi per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE: il termine ultimo diviene quindi il 18 febbraio 2013, non più prorogabile.
Il Decreto, di fatto, introduce una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato al 18 febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni installati sulle porte delle vie di esodo non muniti di marcatura CE.
E' fondamentale ricordare che l'obbligo della sostituzione non è MAI cessato e questa breve ed ultima proroga è stata concessa per consentire a tutti gli interessati di mettersi a norma con le regolamentazioni in materia di sicurezza evitando gravi sanzioni; esso dunque non abroga assolutamente quanto sancito dal D.M. 3 Novembre 2004.

Riportiamo per completezza l'art. 5 del decreto “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio” emanato il 3 novembre 2004 dal Ministero dell'Interno:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.