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Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle   attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
L’accordo entra in vigore oggi, cioè 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12 marzo 2012. E “i lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore” cioè entro il 12 marzo 2015.
 
La formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:
a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall’Accordo;
b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.
 
Inoltre“l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore”.
Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
 
I chiarimenti della circolare
 
Nella circolare n. 12 appena pubblicata, che vi invitiamo a leggere integralmente, è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:
“a) nel caso di   lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
 
Il punto 2 della circolare fa invece riferimento all’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012, e chiarisce che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle   attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.”, escludendo le “operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..”.
 
Un ulteriore punto chiarisce che “Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”.
 
 
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