Il cosiddetto “Decreto del Fare”, di recente introduzione, ha apportato alcune interessanti modifiche pure al Testo Unico 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito un elenco delle più importanti relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla formazione, con un’avvertenza: quasi nessuna di tali novità è ancora entrata ancora in vigore, perché la maggior parte di esse dovranno essere sottoposte a intese in Conferenza Stato-Regioni, dopodiché interverrà un decreto che le renderà operative.

 

A basso rischio
La prima segnalazione importante riguarda l’articolo 29 del TU 81/2008. Un decreto ministeriale individuerà settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’Inail. I datori di lavoro delle aziende che rientreranno in questa categoria potranno effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato che verrà allegato al decreto suddetto (una volta che verrà sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni).

DUVRI, ma non per tutti
Collegato alla novità appena ricordata, troviamo l’articolo 26 per i contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e, in particolare, l’elaborazione di “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” da parte del datore di lavoro committente. Si tratta del ben noto “DUVRI”, necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese. Da oggi, nei settori di attività a basso rischio, il committente ha la facoltà di non redigere tale documento se individua un proprio incaricato – ovviamente in possesso dei giusti requisiti professionali – che sovraintende alla cooperazione e coordinamento dei lavori. L’individuazione (o sostituzione) dell’incaricato dovrà essere evidenziata nel contratto di appalto o di opera e, in ogni caso, la sua attività non riguarderà i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Inoltre, viene estesa da due a cinque giorni la durata dei lavori e servizi per i quali vale l’esclusione dall’obbligo di redazione del DUVRI per lavori e servizi, sempre che essi non comportino rischi da agenti cancerogeni e biologici o da atmosfere esplosive o si tratti di lavori inclusi nell’allegato XI al TU 81/2008.

Nuovi crediti formativi
All’articolo 32 del TU 81/2008 viene aggiunto un comma 5-bis e all’articolo 37 un comma 14-bis. Esso prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per le figure di RSPP o ASPP o dirigente o preposto o lavoratore o RLS, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento erogati. L’obiettivo, in questo caso, è il superamento delle duplicazioni nella formazione.

Usare la via telematica
Le notifiche di cui all’art. 67 TU 81/2008 – costruzione di edifici o locali industriali e loro ampliamenti e ristrutturazioni – possono essere effettuate anche per via telematica. La stessa procedura vale per la comunicazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale ex artt. 225 co. 8 e 250 co. 4 TU 81/2008.
La via telematica viene prevista (per l’operatività si attende il decreto che dispone le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione) anche per le denunce degli infortuni trasmesse dall’Inail all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e alle altre autorità competenti.

Le attrezzature le controlla l’Inail
Modifiche anche all’art. 71 co. 11 TU 81/2008. Fino ad oggi la prima delle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature quali scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi, piattaforme, apparecchi di sollevamento e così via, veniva effettuata dall’Ispesl che vi doveva provvedere entro 60 giorni, dopodiché il datore di lavoro poteva avvalersi dell’ASL o di altri soggetti pubblici o privati entro 30 giorni. Da oggi, è l’Inail il soggetto che deve controllare in prima battuta, ma entro 45 giorni (e non più 60, attenzione!), dopodiché il datore di lavoro si rivolge all’ASL, all’ARPA o ad altri soggetti pubblici o privati.

Cantieri temporanei e mobili
Viene introdotto l’art. 104-bis che prevede l’adozione di modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC e del fascicolo dell’opera. Modelli semplificati sono previsti anche per la redazione del PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) nei contratti relativi ai lavori pubblici. Anche in questo caso, bisognerà comunque attendere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e la successiva emanazione del decreto attuativo.

…e infine il DURC
La validità del DURC è estesa da 90 a 120 giorni e, in tale periodo, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quello per cui è stato richiesto. Inoltre, verrà rilasciato compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione. Il DURC, infine, è necessario solamente per le fasi fondamentali del contratto (requisiti di ammissibilità, stipula, efficacia dell’aggiudicazione del contratto, stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, pagamento del saldo finale) e non per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula.