DL 70/2022: la fine dello stato di emergenza e tutte le novità introdotte
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Si riepilogano di seguito le misure introdotte dal D.L. n.70 del 24/03/2022
31 MARZO 2022: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA
Decadenza del Comitato Tecnico Scientifico ed istituzione “dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, che opera fino al 31 dicembre 2022. Decade anche il sistema delle zone colorate.
ISOLAMENTO E QUARANTENA
Dal 1° aprile 2022:
-Soggetti risultati positivi: obbligo di isolamento e tampone finale negativo;
-Soggetti che hanno avuto contatto stretto con positivo: obbligo solo di autosorveglianza per 10 gg dal contatto stretto (indossare mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti). Se compaiono sintomi subito tampone rapido o molecolare (se negativi ma sempre sintomatici, tampone al 5° giorno dal contatto stretto).
MASCHERINE FFP2
Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherina FFP2:
- TRASPORTI: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
MASCHERINE CHIRURGICHE
Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche al chiuso (nelle discoteche può essere tolta per il momento del ballo, così come nei ristoranti per la consumazione al tavolo);
GREEN PASS BASE
Dal 1° aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per:
-mense e catering continuativo su base contrattuale;
-servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
-concorsi pubblici;
-corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter .1 e dagli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
-colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
-partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
-aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 1° al 30 aprile sarà obbligatorio il green pass rafforzato per:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
CAPIENZA STRUTTURE
Dal primo aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. Anche la capienza degli stadi, quindi, tornerà al 100%.
OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI
Dall’1 aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente per accedere ai luoghi di lavoro solo il green pass base (e non più quello rafforzato). A questo ci sono però due eccezioni che avranno invece bisogno del green pass rafforzato: Personale delle strutture socio-sanitarie e docenti scolastici (per questi ultimi l’obbligo vale fino al 15 giugno 2022).
NB: Al momento, non essendo stato ancora di fatto abrogato il protocollo condiviso di regolamentazione, rimangono in vigore le misure precedentemente adottate per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Es. Registro di sanificazione!).
ENTRATA IN VIGORE direttiva Whistleblowing 17 Dicembre
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Dal 17 dicembre entra in vigore il D.lgs. 24/2023 che attua la Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”).
La Direttiva e il decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno dell’azienda.
La disciplina riguarda gli enti pubblici, le società pubbliche e le società private con una media di almeno 50 lavoratori subordinati, o dotate di un modello organizzativo 231, nonché le imprese che operano in settori sensibili (come ad esempio quello finanziario o della tutela dell’ambiente) indipendentemente dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Obbligo di iscrizione a consorzi per gli oli vegetali esausti
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Ricordiamo a tutti i titolari di attività che prevedono la produzione di olio vegetale esausto che, in base al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 116/2020, tutti i produttori di rifiuto Olio Vegetale Esausto sono tenuti a iscriversi a un consorzio per gli oli vegetali esausti. Il mancato adempimento di tale obbligo potrebbe comportare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 256 c. 8, una sanzione amministrativa pecuniaria (segnaliamo tra i consorzi italiani ai quali potersi iscrivere, i consorzi CONOE o RENOILS).
Qualità delle Acque destinate al consumo umano: in Gazzetta il nuovo Decreto
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È stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 18 del 23/02/2023, recepimento della Direttiva UE 2020/2184, che abroga la precedente normativa (D.Lgs. 31/01) e ridefinisce criteri di potabilità dell’acqua, le attività coinvolte e soprattutto sanzioni in caso di inadempienza.
Vediamo alcune importanti novità:
- vengono ridefinite le responsabilità per le imprese alimentari e per altri soggetti con impianti idrici interni “prioritari” come, a titolo esemplificativo, strutture sanitarie, strutture ricettive, centri sportivi, stabilimenti balneari e scuole;
- vengono ridefiniti i controlli sulle acque e vengono aggiornati i parametri chimici e microbiologici da ricercare;
- vengono ridefiniti i controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento;
- viene richiesta l’implementazione dei piani di sicurezza per le strutture soggette al Decreto, con l’introduzione del principio dell’approccio basato sul rischio;
Vengono inoltre previste sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni.
Contattaci per ulteriori informazioni.
Giudizio di idoneità e trattamento dei dati
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Secondo il Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati relativi al giudizio di idoneità da parte di soggetti interessati è lecito in quanto «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (Art. 6)
- Il Giudizio di Idoneità riporta:
- A) Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, occupazione, mail, telefono.
- B) Dati sulla salute: Eventuali prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI SU MALATTIE, SINTOMI, DISTURBI, DIAGNOSI , ecc.
- I Soggetti interessati sono il Medico Competente, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- Per il Medico Competente, in ordine al trattamento dei dati sensibili, non è necessario il consenso: l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili è rilasciata al Medico Competente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 5 Giugno 2019;
- Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati: non occorre disciplinare i trattamenti dello stesso con un contratto che lo vincoli al datore di lavoro (relazione annuale del Garante della Privacy del 23/6/2020).
Chi ha accesso al Giudizio di Idoneità
- 41 c. 6 bis«il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.»
- 18 c.1 lett. c) Nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro e il dirigente devono «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»
- 18 c.1 lett. bb)Il datore di lavoro e il dirigente devono «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità»
- 19, c.1 lett. a)I preposti devono «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»
- 42«Il datore di lavoro……in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente…»
- Ne consegue che, oltre al Medico Competente e al Lavoratore, i soggetti legittimati a prendere conoscenza dei contenuti del Giudizio di Idoneità sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti e, per quanto di loro competenza, i
- Criticità relative agli articoli 26 e 100: Nel caso di affidamento di lavori ad appaltatori o subappaltatori, il committente ha il diritto di essere informato circa l’idoneità dei lavoratori destinati ai lavori affidati
- Tale informazione deve essere fornita da ciascun datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) agli altri datori di lavoro mediante dichiarazione
- Non vi è alcun diritto di richiedere (né obbligo di fornire) copia dei giudizi di idoneità di lavoratori non appartenetti alla propria azienda (violazione del Regolamento Europeo).