Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030) (GU n.26 del 31-1-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva  vergini  prevista dall'articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro  Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente  preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica  rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.