Secondo il Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati relativi al giudizio di idoneità da parte di soggetti interessati è lecito in quanto «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (Art. 6)
- Il Giudizio di Idoneità riporta:
- A) Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, occupazione, mail, telefono.
- B) Dati sulla salute: Eventuali prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI SU MALATTIE, SINTOMI, DISTURBI, DIAGNOSI , ecc.
- I Soggetti interessati sono il Medico Competente, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- Per il Medico Competente, in ordine al trattamento dei dati sensibili, non è necessario il consenso: l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili è rilasciata al Medico Competente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 5 Giugno 2019;
- Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati: non occorre disciplinare i trattamenti dello stesso con un contratto che lo vincoli al datore di lavoro (relazione annuale del Garante della Privacy del 23/6/2020).
Chi ha accesso al Giudizio di Idoneità
- 41 c. 6 bis«il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.»
- 18 c.1 lett. c) Nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro e il dirigente devono «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»
- 18 c.1 lett. bb)Il datore di lavoro e il dirigente devono «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità»
- 19, c.1 lett. a)I preposti devono «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»
- 42«Il datore di lavoro……in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente…»
- Ne consegue che, oltre al Medico Competente e al Lavoratore, i soggetti legittimati a prendere conoscenza dei contenuti del Giudizio di Idoneità sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti e, per quanto di loro competenza, i
- Criticità relative agli articoli 26 e 100: Nel caso di affidamento di lavori ad appaltatori o subappaltatori, il committente ha il diritto di essere informato circa l’idoneità dei lavoratori destinati ai lavori affidati
- Tale informazione deve essere fornita da ciascun datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) agli altri datori di lavoro mediante dichiarazione
- Non vi è alcun diritto di richiedere (né obbligo di fornire) copia dei giudizi di idoneità di lavoratori non appartenetti alla propria azienda (violazione del Regolamento Europeo).