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Una recente sentenza della Corte di Cassazione definisce meglio il contenuto dell’articolo 299 del D.Lgs. 81/2000.
L’articolo in questione riguarda “l’esercizio di fatto di poteri direttivi” e stabilisce che “colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, ne rivesta anche le relative posizioni di garanzia ai sensi della legge 81.


Nel caso giunto all’attenzione della Cassazione, un volontario della Protezione civile comunale esegue lavori di straordinaria manutenzione, precipita e muore. Vengono incriminati due soggetti: il capo della Protezione civile comunale (considerato datore di lavoro) e il coordinatore dei volontari. Tra GUP e PM c’è diversità di interpretazione su quale dei due soggetti sia il principale da imputare.
La sentenza 46782 del 22 novembre scorso ribadisce che “l’individuazione degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono quindi rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”.
Quindi, nel caso in questione, bisogna capire chi tra il capo della Protezione civile e il coordinatore dei volontari è il più coinvolto di fatto, a prescindere dalla qualifica formale rivestita.

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