I nostri articoli

Durante i lavori in un cantiere, due operai riportano gravi ferite precipitando da un’altezza di sei metri perché non assicurati a linee vita peraltro inadeguate al punto che, pur assicurati, esse non avrebbero garantito la loro sicurezza.

Ne avevamo già parlato in passato, ma – come spesso accade – repetita juvant.

La Corte di Cassazione, in una sentenza recente, è tornata sulla questione dell'aggiornamento del DVR.

Tempo d’estate, tempo di tuffi in piscina. E la normativa regionale per le strutture ricettive che offrono questo tipo di servizio è abbastanza stringente circa le analisi dell’acqua in vasca. Non si tratta di inutili vessazioni, ma di misure di cautela e buonsenso per prevenire problemi di salute ai bagnanti. Batteri e bacilli molto comuni sono, per esempio, i seguenti.

Escherichia Coli: si trova principalmente negli intestini e nelle feci e può provocare crampi, diarrea, vomito, polmonite, peritonite, cistite, sepsi e meningite. Un’acqua non adeguatamente trattata con il cloro potrebbe favorire la trasmissione del batterio involontariamente trasmesso da bagnanti con problemi gastrointestinali o non sufficientemente puliti. Fare la doccia prima di entrare in acqua e rifarla dopo è perciò una misura igienica di prevenzione.

Pseudomonas aeruginosa: è un bacillo che può causare otite, infezioni delle vie urinarie e del tratto respiratorio, congiuntivite e follicolite. Resiste al cloro e si moltiplica rapidamente in acqua a temperatura elevata. Una cattiva manutenzione della vasca, un mediocre o pessimo funzionamento dell’impianto di disinfezione e livelli di cloro inadeguati influiscono sulla presenza di pseudomonas.

Stafilococco: altro batterio comune in piscina, si annida nelle piccole ferite o punture d’insetti grattate e può provocare congiuntiviti e otiti.

Enterococco: in grado di sopravvivere a lungo su oggetti inanimati e alla luce solare diretta, possono portare infezioni alle vie urinarie e causare endocarditi.

Abbiamo descritto solamente alcune delle situazioni più a rischio e frequenti. Già da sole, però, mettono in luce quanto siano importanti da un lato una corretta gestione dell’impianto di piscina e dall’altro il ricorso costante e sistematico ad analisi di laboratorio.

È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2017, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Le principali novità:

  • Per la vendita di prodotti non preimballati finalmente vengono chiarite le informazioni che devono essere rese note ai consumatori.
  • Per i prodotti  della  gelateria, della  pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, comprese  le preparazioni  alimentari,  viene ripristinato il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti” che, in certi casi, può essere sostituito da  sistemi equivalenti, anche digitali.
  • Precisazioni ulteriori per i pubblici esercizi che dovranno effettuare solamente l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
  • Per le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici, dovranno essere riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Sanzioni

L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro.

L’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze è soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro.

L’operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie, è soggetto all’applicazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 500 a 4.000 euro.

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