Un imprenditore edile è stato sanzionato penalmente per non aver dotato un ponteggio a circa sei metri da terra del necessario parapetto volto a impedire cadute dall’alto.


L’imprenditore ha però fatto ricorso, spiegando che il parapetto c’era, ma per un tratto lungo un metro e mezzo era stato rimosso dall’operaio che ci stava lavorando alla presenza del preposto. Imprenditore, preposto e operaio hanno spiegato che la rimozione del parapetto era necessaria per poter eseguire il lavoro.
Il Tribunale prima e la Cassazione poi hanno condannato l’imprenditore: infatti, l’eliminazione dell’elemento di sicurezza non avrebbe comunque dovuto esserci e l’iniziativa del lavoratore che ha rimosso il parapetto non era altro che la messa in atto di una direttiva di esecuzione dei lavori. Tali modalità di lavoro erano state determinate, appunto, dall’imprenditore.
Quindi, l’imprenditore è stato considerato responsabile (e perciò condannato). Mentre il lavoratore ha soltanto lavorato secondo le direttive ricevute e quindi non è penalmente responsabile.