Obbligo di iscrizione a consorzi per gli oli vegetali esausti
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Ricordiamo a tutti i titolari di attività che prevedono la produzione di olio vegetale esausto che, in base al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 116/2020, tutti i produttori di rifiuto Olio Vegetale Esausto sono tenuti a iscriversi a un consorzio per gli oli vegetali esausti. Il mancato adempimento di tale obbligo potrebbe comportare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 256 c. 8, una sanzione amministrativa pecuniaria (segnaliamo tra i consorzi italiani ai quali potersi iscrivere, i consorzi CONOE o RENOILS).
Qualità delle Acque destinate al consumo umano: in Gazzetta il nuovo Decreto
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È stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 18 del 23/02/2023, recepimento della Direttiva UE 2020/2184, che abroga la precedente normativa (D.Lgs. 31/01) e ridefinisce criteri di potabilità dell’acqua, le attività coinvolte e soprattutto sanzioni in caso di inadempienza.
Vediamo alcune importanti novità:
- vengono ridefinite le responsabilità per le imprese alimentari e per altri soggetti con impianti idrici interni “prioritari” come, a titolo esemplificativo, strutture sanitarie, strutture ricettive, centri sportivi, stabilimenti balneari e scuole;
- vengono ridefiniti i controlli sulle acque e vengono aggiornati i parametri chimici e microbiologici da ricercare;
- vengono ridefiniti i controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento;
- viene richiesta l’implementazione dei piani di sicurezza per le strutture soggette al Decreto, con l’introduzione del principio dell’approccio basato sul rischio;
Vengono inoltre previste sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni.
Contattaci per ulteriori informazioni.
Giudizio di idoneità e trattamento dei dati
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Secondo il Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati relativi al giudizio di idoneità da parte di soggetti interessati è lecito in quanto «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (Art. 6)
- Il Giudizio di Idoneità riporta:
- A) Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, occupazione, mail, telefono.
- B) Dati sulla salute: Eventuali prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI SU MALATTIE, SINTOMI, DISTURBI, DIAGNOSI , ecc.
- I Soggetti interessati sono il Medico Competente, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- Per il Medico Competente, in ordine al trattamento dei dati sensibili, non è necessario il consenso: l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili è rilasciata al Medico Competente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 5 Giugno 2019;
- Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati: non occorre disciplinare i trattamenti dello stesso con un contratto che lo vincoli al datore di lavoro (relazione annuale del Garante della Privacy del 23/6/2020).
Chi ha accesso al Giudizio di Idoneità
- 41 c. 6 bis«il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.»
- 18 c.1 lett. c) Nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro e il dirigente devono «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»
- 18 c.1 lett. bb)Il datore di lavoro e il dirigente devono «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità»
- 19, c.1 lett. a)I preposti devono «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»
- 42«Il datore di lavoro……in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente…»
- Ne consegue che, oltre al Medico Competente e al Lavoratore, i soggetti legittimati a prendere conoscenza dei contenuti del Giudizio di Idoneità sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti e, per quanto di loro competenza, i
- Criticità relative agli articoli 26 e 100: Nel caso di affidamento di lavori ad appaltatori o subappaltatori, il committente ha il diritto di essere informato circa l’idoneità dei lavoratori destinati ai lavori affidati
- Tale informazione deve essere fornita da ciascun datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) agli altri datori di lavoro mediante dichiarazione
- Non vi è alcun diritto di richiedere (né obbligo di fornire) copia dei giudizi di idoneità di lavoratori non appartenetti alla propria azienda (violazione del Regolamento Europeo).
Bollettino INAIL infortuni sul lavoro: i dati del II trimestre 2022
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Nel periodo compreso tra gennaio-giugno 2022 si sono rilevate complessivamente 382.288 denunce di infortunio, il 43,28% in più rispetto al periodo gennaio-giugno 2021.
Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-giugno 2022 sono state 463, a fronte delle 538 denunce rilevate nell’analogo periodo del 2021 (-13,94%).
L’analisi territoriale delle denunce rilevate nei primi sei mesi dell’anno evidenzia, rispetto al 2021, aumenti del 60,38% per il sud, del 57,65% per le isole, del 50,76% per il nord ovest, del 45,00% per il centro e del 26,11% per il nord est.
COVID19: PROTOCOLLO PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO
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Nella giornata di mercoledì 4 u.s. si è svolta la riunione tra Governo e Parti Sociali per valutare le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Tale riunione ha concordato di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza.
Questo significa che, fino al 30 giugno 2022 (prossimo incontro fissato per valutare eventuali aggiornamenti), sarà ancora necessario:
-Indossare la Mascherina (Chirurgica o FFP2) per tutti i lavoratori sia al chiuso che all’aperto;
-Effettuare e registrare le procedure di sanificazione così come stabilite nel protocollo condiviso (Quindi proseguiamo con il registro di sanificazione);
-Mantenere il distanziamento di 1 m fra i dipendenti (ove possibile);
-Mantenere il distanziamento di 1 m fra i tavoli al chiuso per i servizi di ristorazione.
Sono invece cessati:
-Verifica del Green Pass per lavoratori e clienti, tranne per alcuni settori specifici.
-Mascherine per i clienti (Con le eccezioni sancite dall’Ordinanza del Ministero del 28/04/2022).
Inoltre rimangono ancora in vigore le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, approvate il 31 marzo 2022.