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Dal 17 dicembre entra in vigore il D.lgs. 24/2023 che attua la Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”). 

La Direttiva e il decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno dell’azienda.

La disciplina riguarda gli enti pubblici, le società pubbliche e le società private con una media di almeno 50 lavoratori subordinati, o dotate di un modello organizzativo 231, nonché le imprese che operano in settori sensibili (come ad esempio quello finanziario o della tutela dell’ambiente) indipendentemente dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Ricordiamo a tutti i titolari di attività che prevedono la produzione di olio vegetale esausto che, in base al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 116/2020, tutti i produttori di rifiuto Olio Vegetale Esausto sono tenuti a iscriversi a un consorzio per gli oli vegetali esausti. Il mancato adempimento di tale obbligo potrebbe comportare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 256 c. 8, una sanzione amministrativa pecuniaria (segnaliamo tra i consorzi italiani ai quali potersi iscrivere, i consorzi CONOE o RENOILS).

È stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 18 del 23/02/2023, recepimento della Direttiva UE 2020/2184, che abroga la precedente normativa (D.Lgs. 31/01) e ridefinisce criteri di potabilità dell’acqua, le attività coinvolte e soprattutto sanzioni in caso di inadempienza.

Vediamo alcune importanti novità:

  • vengono ridefinite le responsabilità per le imprese alimentari e per altri soggetti con impianti idrici interni “prioritari” come, a titolo esemplificativo, strutture sanitarie, strutture ricettive, centri sportivi, stabilimenti balneari e scuole;
  • vengono ridefiniti i controlli sulle acque e vengono aggiornati i parametri chimici e microbiologici da ricercare;
  • vengono ridefiniti i controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento;
  • viene richiesta l’implementazione dei piani di sicurezza per le strutture soggette al Decreto, con l’introduzione del principio dell’approccio basato sul rischio;

Vengono inoltre previste sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni.

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Secondo il Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati relativi al giudizio di idoneità da parte di soggetti interessati è lecito in quanto «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (Art. 6)

  • Il Giudizio di Idoneità riporta:
    1. A) Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, occupazione, mail, telefono.
    2. B) Dati sulla salute: Eventuali prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI SU MALATTIE, SINTOMI, DISTURBI, DIAGNOSI , ecc.
  • I Soggetti interessati sono il Medico Competente, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti
  • Per il Medico Competente, in ordine al trattamento dei dati sensibili, non è necessario il consenso: l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili è rilasciata al Medico Competente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 5 Giugno 2019;
  • Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati: non occorre disciplinare i trattamenti dello stesso con un contratto che lo vincoli al datore di lavoro (relazione annuale del Garante della Privacy del 23/6/2020).

Chi ha accesso al Giudizio di Idoneità

  • 41 c. 6 bis«il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro
  • 18 c.1 lett. c) Nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro e il dirigente devono «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»
  • 18 c.1 lett. bb)Il datore di lavoro e il dirigente devono «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità»
  • 19, c.1 lett. a)I preposti devono «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»
  • 42«Il datore di lavoro……in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente…»
  • Ne consegue che, oltre al Medico Competente e al Lavoratore, i soggetti legittimati a prendere conoscenza dei contenuti del Giudizio di Idoneità sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti e, per quanto di loro competenza, i
    • Criticità relative agli articoli 26 e 100: Nel caso di affidamento di lavori ad appaltatori o subappaltatori, il committente ha il diritto di essere informato circa l’idoneità dei lavoratori destinati ai lavori affidati
    • Tale informazione deve essere fornita da ciascun datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) agli altri datori di lavoro mediante dichiarazione
    • Non vi è alcun diritto di richiedere (né obbligo di fornire) copia dei giudizi di idoneità di lavoratori non appartenetti alla propria azienda (violazione del Regolamento Europeo).

Nel periodo compreso tra gennaio-giugno 2022 si sono rilevate complessivamente 382.288 denunce di infortunio, il 43,28% in più rispetto al periodo gennaio-giugno 2021.

Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-giugno 2022 sono state 463, a fronte delle 538 denunce rilevate nell’analogo periodo del 2021 (-13,94%).

L’analisi territoriale delle denunce rilevate nei primi sei mesi dell’anno evidenzia, rispetto al 2021, aumenti del 60,38% per il sud, del 57,65% per le isole, del 50,76% per il nord ovest, del 45,00% per il centro e del 26,11% per il nord est.

Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma ricevuta in prestito dai nostri figli

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