Una domanda abbastanza frequente ai nostri corsi base sulla sicurezza riguarda gli infortuni in itinere, ossia quelli avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. In effetti, ci sono alcune questioni che paiono poco chiare, a causa pure della persistenza di alcuni luoghi comuni.
Dunque, alcuni chiarimenti riguardanti domande piuttosto frequenti:
- Si può usare il mezzo privato? Sì, ma soltanto se è necessitato. Ossia, se il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro o se non ci sono mezzi pubblici disponibili (oppure ci sono, ma non sono compatibili con gli orari del turno di lavoro, od obbligano ad attese eccessivamente lunghe, o implicano un dispendio di tempo troppo lungo rispetto al mezzo privato o, infine, la distanza da percorrere a piedi dalla fermata al luogo di lavoro è eccessiva)
- È riconosciuto l’infortunio in itinere se avviene in pausa pranzo? Sì, se non esiste mensa aziendale e l’incidente avviene nel percorso per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti
- Si possono fare deviazioni dal percorso normale? Sì, ma solamente se avvenute per direttiva del datore di lavoro o per cause di forza maggiore (un guasto meccanico, una frana sulla strada), o dovute a esigenze essenziali e improrogabili (un bisogno fisiologico), o legate a obblighi penalmente rilevanti (c’è un incidente stradale e il lavoratore si ferma per prestare soccorso) o effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (accompagnare i figli a scuola).
Un’ultima considerazione: se l’infortunio avviene in bicicletta, l’uso del mezzo privato è considerato sempre come necessitato, quindi viene riconosciuto dall’Inail, a meno che – ovviamente – l’infortunio non sia causato da rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore oppure che il tragitto non sia quello normale: il riconoscimento deriva dalle politiche di incentivazione della mobilità sostenibile e di attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria.