Un paio di recenti sentenze di Cassazione ci ricordano i confini e le responsabilità delle varie figure della sicurezza. La prima è del 17 novembre scorso, la seconda del 6 dicembre.
La prima, occupandosi di un incidente che ha comportato la perdita di un dito a un lavoratore addetto a una pressa, ha definito le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nelle organizzazioni ove tutte e tre queste figure sono presenti. È generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente che deriva da scelte gestionali di fondo: ad esempio, la mancata valutazione del rischio o la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (ed è quanto accaduto nel fatto oggetto della sentenza). Al dirigente può essere ricondotto l’incidente legato all’organizzazione dell’attività lavorativa, mentre al preposto quello occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. E qui arriviamo alla seconda sentenza, che ha condannato proprio un preposto a una sanzione penale di 5mila euro a seguito di un infortunio occorso a un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. Durante il processo è emerso che era prassi in quel magazzino far condurre i muletti anche a personale senza il “patentino”, prassi conosciuta e tollerata dal preposto: egli avrebbe invece avrebbe dovuto impedirla nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.