Ancora la figura del preposto al centro dell’attenzione per la Corte di Cassazione, con una sentenza recentissima, pubblicata il 2 maggio scorso.

I fatti. Due operai, mentre completano i lavori di un solaio prefabbricato in un capannone in costruzione, precipitano: uno muore e l’altro riporta gravi lesioni. Viene condannato il direttore del montaggio delle opere prefabbricate perché avrebbe dovuto seguire l’andamento dei lavori di montaggio della struttura, comunicare in modo sollecito la necessità di puntellare la zona a rischio crollo e diffidare chiunque dall’iniziare i lavori che stano facendo i due operai come peraltro previsto dal POS. Rileva la corte che il direttore del montaggio era un preposto di fatto e avrebbe dovuto verificare  che soltanto i lavoratori che avevano ricevuto  adeguate istruzioni accedessero alle zone a rischio, informandoli del pericolo grave e immediato e cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Inoltre, avrebbe egli stesso dovuto informarsi e informare circa il rischio da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. La Cassazione condanna il preposto al pagamento delle spese processuali e a un’ammenda di duemila euro.