La Corte di Cassazione, in una sentenza recente, è tornata sulla questione dell'aggiornamento del DVR.

Il fatto da cui scaturisce la sentenza è il seguente. Tre lavoratori, a seguito di errate manovre di utilizzo di un macchinario a pressione, vengono investite da un getto di calore riportando gravissime lesioni. Amministratore delegato e direttore generale vengono rinviati a giudizio e condannati: il primo, datore di lavoro, non ha valutato con precisione tutti i rischi e i fattori di pericolo perché non ha valutato l'efficacia del DVR, mentre l'altro – in qualità di responsabile della produzione con quel macchinario – non ha fornito adeguate informazioni ai lavoratori. L'amministratore ha provato a difendersi spiegando di essere entrato in carica successivamente alla redazione del DVR, ma la Corte ha risposto che questo non lo esonera dalla responsabilità e, anzi, dovrebbe provvedere ad aggiornarlo perché il DVR è strumento duttile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione a tutti i mutamenti suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.