Pubblicata la Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 – Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 (Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22.05.2024).

La Regione Toscana approva una modifica alla propria legge regionale, autorizzando le sole piscine TURISTICO-RICETTIVE, che in Toscana sono definite “Piscine private ad uso collettivo”, a svuotare la vasca con una periodicità non più annuale ma, al massimo, triennale.

Il provvedimento è stato giustificato dalla Regione con motivazioni legate al risparmio idrico. In Toscana, lo ricordiamo, è vietato utilizzare acqua di acquedotto per riempire le piscine, se non previa autorizzazione. In pratica, il riempimento delle piscine a seguito dello svuotamento periodico è molto costoso e, con questo provvedimento, le piscine legate alle strutture turistiche potranno trarre un importante vantaggio economico.  All’art. 9 viene inserito: “7 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio dell’apertura stagionale. Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti all’allegato A del regolamento regionale di cui all’articolo 5 e sia altresì assicurata l’osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.”

 

Per attestare la sicurezza delle acque sarà sufficiente dimostrare che gli esiti delle analisi, che dovranno essere effettuale almeno quindici giorni prima dell’apertura della piscina, rispondano ai parametri previsti dal regolamento regionale. Tuttavia le vasche dovranno comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.

 

Quanto invece al riempimento delle piscine con acque pubbliche, è utile ricordare che i gestori dei servizi idrici sono tenuti a rispondere entro 30 giorni alla richiesta degli interessati.

Per potersi avvalere della facoltà di svuotamento triennale, sono previste specifiche condizioni:

  1. a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
  2. b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
  3. c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;

 d)riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.

 

Oltre al rispetto di tali condizioni, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.

 

Il responsabile della piscina dovrà aggiornare il documento di valutazione del rischio, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.

 

Gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura, tali analisi sono ripetute a frequenza bimestrale.