Le disposizioni normative introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003, recepito dalla Regione Toscana con Legge Regionale 8/2006 e successivo Regolamento di attuazione 23/R/2010, stabiliscono che
• le piscine poste in esercizio dopo il 20.03.2010 devono adeguarsi a quanto previsto dalle suddette leggi;
• le piscine già in esercizio al 20.03.2010, in virtù della legge n. 81/2012, possono adeguarsi entro il 20.03.2014.
La normativa (art. 3 L.R. 8/2006) distingue tra piscine – di proprietà pubblica o privata – destinate a un’utenza pubblica e piscine facenti parti di condomini e destinate a un uso privato. Nella prima categoria si distinguono ulteriormente le seguenti categorie:
a) piscine pubbliche e piscine private aperte al pubblico;
b) piscine private ad uso colettivo (quelle inserite in strutture adibite, in via principale, alle altre attività ricettive: alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa);
c) impianti finalizzati al gioco acquatico
Dunque, chi è titolare di un albergo o di un agriturismo o di un’altra struttura ricettiva che mette a disposizione dei propri clienti una piscina deve dotarsi di un documento contenente:
• valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
• requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
• registro degli interventi di manutenzione
• registro dei controlli operati in vasca
• regolamento interno della piscina
• registro delle analisi delle acque
Inoltre, devono dotarsi di
- responsabile della piscina
- addetto agli impianti tecnologici
Le figure di responsabile e addetto possono essere riconducibili anche alla solita persona: devono essere formate con specifico percorso disciplinato dalla legge regionale. Tale adempimento è già in vigore e la mancanza delle figure e della loro formazione è già sanzionabile.