La Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro è intervenuta la scorsa settimana in merito ai Responsali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Dopo aver ribadito i princìpi generali delineati dall’art. 47 del D.Lgs 81/2008, ossia che un RLS è istituito
• O a livello territoriale o di comparto
• O a livello aziendale e di sito produttivo,
la Commissione ricorda, in un primo intervento, che per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori devono scegliere il loro RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali e, solamente in assenza di queste, tra i lavoratori dell’azienda.
In un secondo intervento, invece, la Commissione ha precisato che se il mandato di un RLS è scaduto perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, quello stesso RLS potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza. Tutto questo per evitare che ritardi nella contrattazione i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di sicurezza.
La Commissione ricorda pure che le disposizioni del D.Lgs 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.