Con la sentenza n.22154 del 20 ottobre 2014 la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso promosso dall'Inail riguardante una richiesta di risarcimento avanzata da un lavoratore coinvolto in un incidente stradale mentre stava andando a lavoro.


La Cassazione ha ribadito che:
1. deve esistere un nesso eziologico tra percorso seguito dal lavoratore ed evento e quel percorso deve essere per il lavoratore infortunato il tragitto normale per andare a lavoro (o rientrare a casa da lavoro)
2. deve esistere un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa: ossia, l’itinerario non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all'attività lavorativa
In parole povere, bisogna capire qual è il modo normale per spostarsi da casa a lavoro: se l’auto privata è davvero necessaria, oppure se è disponibile il mezzo pubblico.
Nel caso di specie, il posto di lavoro distava meno di un chilometro da casa del lavoratore. E secondo la cassazione l’uso dell’automobile non era necessario, perché il modo normale era l’utilizzo dei mezzi pubblici e, ove possibile, le proprie gambe.