Il 13 Dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Cosa prevede nel dettaglio?


Prevede che non è più sufficiente indicare nell’etichetta di un alimento, semplicemente menzionandoli, i componenti fonte di allergeni, ma essi andranno evidenziati (es.: zucchero, grassi vegetali, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere, olio di girasole, emulsionante, tracce di glutine, uova, frutta a guscio) o, meglio ancora, specificati come tali (es.: zucchero, olio di girasole. Allergeni: glutine, uova, frutta a guscio).

Da notare che evidenza degli allergeni deve essere data anche sui menu dei ristoranti.

L’art. 9 precisa che nell’elenco delle indicazioni obbligatorie sugli alimenti deve essere indicato qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in quello stesso allegato) che provochi allergie o intolleranze che viene usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.
L’allegato II è un elenco delle sostanze e dei prodotti che provocano allergie o intolleranze:

  1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  3. Uova e prodotti a base di uova.
  4. Pesce e prodotti a base di pesce.
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  6. Soia e prodotti a base di soia.
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
  8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletiaexcelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  9. Sedano e prodotti a base di sedano.
  10. Senape e prodotti a base di senape.
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  13. Lupini e prodotti a base di lupini.
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi