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Ogni tanto qualcuno ci contatta dicendo: “ho trovato un corso HACCP su internet e ho preso l’attestato così”.

Chiariamo dunque alcune questione relative all’e-learning, riguardo sia all’HACCP, sia ad altra formazione obbligatoria relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare spiacevoli disguidi e sprechi di soldi.

 

Corsi per alimentaristi

Il punto da cui partire è che la formazione è di competenza delle Regioni e questo vale in particolar modo per gli operatori del settore alimentare, dove esiste una grande differenza da regione a regione.

In Toscana, per esempio, si distinguono quattro profili: due da responsabile (attività complesse, ossia che prevedono manipolazione degli alimenti, e attività semplici) e due da addetto (attività complesse e semplici) ed è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, ma in altre regioni non funziona così, vuoi perché le figure riconosciute sono differenti (per esempio, in Liguria sono due categorie), vuoi perché la durata del corso è diversa (in Umbria si va dalle 4 alle 12 ore), vuoi perché l’aggiornamento ha un’altra cadenza (in Calabria è triennale, giusto per citare un ulteriore caso).

In Toscana, in base alla DGRT 558/2008 i corsi HACCP (a meno che non siano organizzati da imprese alimentare direttamente per i propri dipendenti e comunque con l'esclusione del responsabile del piano di autocontrollo che deve sempre frequentare un corso riconosciuto dalla Regione) devono essere frequentati solamente presso le agenzie formative riconosciute a livello regionale che propongono corsi di formazione i cui programmi sono disciplinati pure quelli a livello regionale: con una normativa così precisa e stringente, la formazione on line per i corsi HACCP è da evitare per non perdere tempo e denaro.

In altre parti d’Italia l’ente Regione accetta esplicitamente la formazione on line (come in Veneto) oppure (vedi la Lombardia) non dà indicazioni di sorta e, quindi, tacitamente, accoglie anche tale modalità.

Corsi sulla sicurezza

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, invece, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha definitivamente chiarito ogni dubbio. Gli unici corsi che è possibile fare interamente in modalità e-learning sono quelli per dirigente (16 ore) e la formazione base per lavoratori con mansioni a basso rischio (8 ore). Per tutti gli altri, l’e-learning è una modalità che non è proprio prevista (formazione per  addetto al primo soccorso aziendale e addetto alla prevenzione incendi) oppure è accettata solamente per alcuni moduli (ad esempio: per i lavoratori ad alto rischio, il modulo generale che copre le prime quattro ore; per i preposti i primi cinque moduli, per il coordinatore della sicurezza solamente la parte giuridico-normativa). Relativamente ai corsi di aggiornamento, lo stesso Accordo Stato Regioni prevede la possibilità di ricorrere completamente all’e-learning per quasi tutti i corsi riguardanti le figure dell’organigramma della sicurezza (datore di lavoro facente funzioni di RSPP, dirigente, preposto, lavoratore) ad eccezione, ancora una volta, del corso per addetto primo soccorso.

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