MUD 2021: scadenza prorogata al 16 Giugno 2021
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.
Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti, all’interno delle seguenti sezioni: autorizzazioni, RAEE e materiali secondari.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è spostata al 16 giugno: infatti l’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”
Le principali modifiche:
- Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter
- Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre
- La scheda CG - costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista
- Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014
- Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Rimangono immutati rispetto al 2020:
- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 e 4 del D.lgs.152/2006
- Modalità per l’invio delle comunicazioni
- Diritti di segreteria: che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC
Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa.
Nuove regole nazionali per la vendita di latte crudo
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Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove regole per la vendita di latte e di crema cruda, in linea con quanto stabilito dalla legge 189/2012. Le novità interessano soprattutto i distributori automatici. L’operatore che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve riportare in maniera “chiara e visibile” sul frontale del distributore, in rosso e con caratteri di almeno quattro centimetri, la dicitura “prodotto da consumarsi previa bollitura”. Inoltre l’operatore deve indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura.
OLIO EXTRA VERGINE - QUALITA' E TRASPARENZADELLA FILIERA
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Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030) (GU n.26 del 31-1-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
Terre e rocce da scavo
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Decreto 10 agosto 2012 n. 161 - Terre e rocce da scavo: nuova disciplina per utilizzo come sottoprodotto e non come rifiuto.