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Il 10 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.  La scadenza per la presentazione è prevista per l’8 luglio 2023.

Di seguito le sanzioni previste per la mancata compilazione:

la presentazione effettuata oltre il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da € 26,00 a € 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD  sono:

  • imprese o enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • produttori iniziali che effettuano anche operazioni di raccolta e trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno (in quanto trasportatori);
  • imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni:

– industriali

– artigianali

– recupero e smaltimento di rifiuti

– trattamento / depurazione delle acque

– abbattimento di fumi

con più di 10 dipendenti

  • soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti
  • imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000
  • enti e professionisti che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi
  • consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti
  • comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali
  • gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione

Molto probabilmente tra le piccole e medie imprese le autocarrozzerie sono, dal punto di vista degli adempimenti burocratici, le attività di più difficile gestione, perché il datore di lavoro si trova tutti i giorni a confrontarsi con molte normative: dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alle emissioni in atmosfera, fino alla gestione dei rifiuti. Il rispetto delle normative non solo evita sanzioni pesanti e/o spiacevoli condanne, ma soprattutto è una tutela per il datore di lavoro, per i dipendenti e per l’ambiente.

Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se cerchiamo di utilizzare prodotti meno dannosi per l’uomo e per l’ambiente, i dipendenti delle carrozzerie sono purtroppo esposti a rischio chimico: una buona Valutazione del Rischio Chimico (fatta tramite modelli o misure ambientali) fa sì che il medico competente riesca a programmare un corretto protocollo sanitario e quindi che si riesca ad avere un buon monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori.

Le autocarrozzerie sono inoltre soggette a AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): ciò sì traduce che a cadenza periodica (generalmente annuale) devono essere programmate le analisi di rito per le emissioni delle cabine di verniciatura. Queste analisi sono definite “in autocontrollo”, anche se di fatto devono essere affidate a tecnici specializzati previa comunicazione ad ARPAT tramite PEC.

Sempre in campo ambientale, le autocarrozzerie sono tenute per legge a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti: tale registro non è di facile compilazione anche perché la gestione dei rifiuti in azienda ha le sue regole ben precise.

Ricordiamo infine che all’interno della carrozzeria, per il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale, devono essere presenti le schede di sicurezza aggiornate ai regolamenti REACh e CLP (quelle con i nuovi pittogrammi).

Tecnoambiente, grazie al suo laboratorio interno di analisi e al suo team costituito da ingegneri, chimici, periti e medici del lavoro, riesce a soddisfare le esigenze delle autocarrozzerie in tutti questi campi offrendo il pacchetto di servizi personalizzati per le esigenze delle aziende.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti, all’interno delle seguenti sezioni: autorizzazioni, RAEE e materiali secondari.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è spostata al 16 giugno: infatti l’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”

Le principali modifiche:

  • Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter
  • Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre
  • La scheda CG - costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista
  • Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014
  • Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Rimangono immutati rispetto al 2020:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 e 4 del D.lgs.152/2006
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni
  • Diritti di segreteria: che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa.

 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove regole per la vendita di latte e di crema cruda, in linea con quanto stabilito dalla legge 189/2012. Le novità interessano soprattutto i distributori automatici. L’operatore che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve riportare in maniera “chiara e visibile” sul frontale del distributore, in rosso e con caratteri di almeno quattro centimetri, la dicitura “prodotto da consumarsi previa bollitura”. Inoltre l’operatore deve indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030) (GU n.26 del 31-1-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva  vergini  prevista dall'articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro  Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente  preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica  rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

 

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