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Tizio lavora alla ditta Y e deve eseguire alcuni lavori di natura edile.
Si infortuna seriamente.
L’ingegner Caio non ha però predisposto il PSC e il POS e Sempronio, in qualità di committente, non ha verificato che tali documenti ci siano.


Così, quando l’ingegner PincoPallo, incaricato da Sempronio, ha dovuto scrivere il piano del lavoro che avrebbe dovuto eseguire Tizio, non ha previsto la necessità di imbracature che, alla prova dei fatti, si sono rivelate quelle che avrebbero evitato a Tizio di infortunarsi.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito dell’unitarietà dell’opera è dato sia dall’identità topografica (le diverse attività insistono sulla stessa area di cantiere), sia dalla correlazione funzionale (un’attività è propedeutica all’altra che è successiva): il committente – nel nostro caso colui che abbiamo chiamato Sempronio – ha quindi il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dal coinvolgimento di più imprese. Spettava quindi a Sempronio nominare il coordinatore per la progettazione, prendere in considerazione il PSC redatto da questi e verificare il POS della ditta appaltatrice: l’errore commesso da PincoPallo, dice la Corte, evidenzia l’omessa verifica del POS da parte di Sempronio (fermo restando che Caio è responsabile di non aver predisposto PSC e POS, ma aver comunque consentito la prosecuzione dei lavori senza tali documenti).
Non solo. Secondo la Corte il committente – ossia Sempronio – ha pure il dovere di avere una “completa conoscenza quantomeno dello stato dei luoghi”, presupposto fondamentale per verificare l’idoneità del PSC e del POS.

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