È entrato in vigore il DM 27 luglio 2016 che modifica alcuni allegati del D.Lgs. 81/08 relativamente alla medicina del lavoro.
Quali le novità?
È stata innanzitutto soppressa la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità.
Quindi, non c’è più la necessità del “consenso approvazione” del lavoratore relativamente alla propria idoneità che ora è – come logico che sia – di esclusiva competenza di chi esercita la professione di medico del lavoro. Una semplificazione che, oltretutto, agevola il passaggio verso la completa informatizzazione di tutte le attività documentali.
Un’altra importante novità riguarda gli accertamenti per alcol e stupefacenti. Alcune diciture sono state variate al fine di evidenziare l’attività tipica del medico competente che, allo stato attuale, può essere attivata per il controllo dell’assunzione, mentre la diagnosi di dipendenza è il risultato di una valutazione complessa che coinvolge, oltre al medico competente, anche il Sert, i centri di alcologia e così via.
Altre novità: nella parte delle tabelle relative all’esposizione dei rischi lavorativi dei lavoratori vengono inseriti quelli posturali e viene generalizzata la voce “silice” al posto di quella precedente “silice libera cristallina”, oltre a essere riunite in un’unica voce infrasuoni e ultrasuoni. La trasmissione per via telematica dei dati può essere effettuata solamente tramite la piattaforma Inail e, infine, per tutte le voci è prevista la specificazione – distinta per sesso – del numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dei soggetti visitati, di quelli con idoneità parziale e inidoneità.
Il lavoro del medico competente diventa dunque più gravoso rispetto al passato.