La Corte di Cassazione (sentenza 40746 del 7 settembre 2016) è tornata nei giorni scorsi a esprimersi sulla condotta abnorme del lavoratore in caso di infortunio e la conseguente responsabilità del datore di lavoro.
Il fatto: un lavoratore è sul cestello della gru e nel far manovra entra in contatto con i cavi della linea elettrica a 20mila volt; ne rimane folgorato e muore.
Il datore di lavoro, condannato, si difende spiegando che il lavoratore avrebbe dovuto semplicemente effettuare un sopralluogo e la manovra da lui fatta è frutto di un comportamento “abnorme”.
La Cassazione, però, conferma la sentenza di colpevolezza. Non soltanto perché il datore di lavoro non ha adottato le necessarie misure tecniche ed organizzative per eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, ma anche perché – e qui sta l’aspetto più interessante relativo alla responsabilità del lavoratore – l’errore di manovra del lavoratore costituisce “uno dei fondamentali e specifici rischi da prevedere e prevenire e come tale non può ritenersi un evento del tutto anomalo al normale svolgimento del lavoro da risultare imprevedibile” e tale da eliminare la responsabilità del datore di lavoro. La condotta colposa del lavoratore c’è non quando essa è imprevedibile, ma quando attiva un rischio eccentrico, anomalo, abnorme o “esorbitante dalla sfera di rischio”. L’incidente in questione, in realtà, si è svolto proprio durante un’attività lavorativa in occasione di un’attività richiesta dal datore di lavoro.