L’art 437 del codice penale prevede l’arresto da sei mesi a cinque anni per chiunque omette di collocare (oppure rimuova o danneggi) impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; la pena sale da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.
Di recente, la Corte di Cassazione si è occupata di questa fattispecie in due circostanze con sentenze che vale la pena commentare brevemente.
Nella prima abbiamo il conducente di un automezzo che manomette con una calamita il cronotachigrafo installato sullo stesso. La Cassazione spiega che se la manomissione l’avesse compiuta o imposta il datore di lavoro allora saremmo rientrati nel campo dell’art. 437 codice penale; poiché invece l’ha realizzata il conducente del veicolo – non utilizzato da altri – si rientra “soltanto” nella previsione di cui all’art. 179 del codice della strada.
La seconda sentenza riguarda un operaio addetto a una macchina accoppiatrice che, accortosi che una bobina di cartone va esaurendosi, ferma l’impianto per effettuare il cambio. Nel far ciò, si accorge di un’anomalia e istintivamente spinge una leva: la macchina però è ancora in funzione e il lavoratore si amputa parzialmente tre dita con malattia superiore ai 70 giorni. Al datore di lavoro viene contestato il reato di cui all’art. 437 cod. pen. per aver rimosso il carter di protezione della zona degli ingranaggi nonché manomesso il macchinario. La Cassazione rileva che l’operaio non ha avuto un comportamento imprudente: al contrario, in passato ha più volte esposto al datore di lavoro la assoluta necessità di montare il carter di protezione. E non interessa, come argomentato dalla difesa del datore di lavoro, se il pericolo si verifica solamente per un singolo lavoratore: quel che conta non è il numero di lavoratori esposti al pericolo, ma la presenza del pericolo stesso.