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La formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali. Lo ribadisce la Cassazione in una recente (11 luglio 2019) sentenza.

Durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee un operaio viene travolto da un cedimento franoso e muore. Tra gli altri viene condannato il RSPP, reo di non aver formato adeguatamente i lavoratori (rischio basso anziché rischio alto e nessuna specifica legata agli scavi).

L’interessato si difende spiegando di non avere potere decisionale e di spesa.

La Cassazione gli dà torto perché, spiega, il RSPP “ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” e “pur svolgendo un ruolo non gestionale, ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

Infine, precisa la Cassazione, “la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali”. Ed è su quest’ultimo punto che vogliamo soffermare l’attenzione dei nostri lettori.

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