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Il D.Lgs. 151/2015, approvato il 14 settembre, prevede alcune novità in materia di sanzioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:

 

  • Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche

Gli importi della sanzione per datore di lavoro e dirigente (oggi variano da € 2.192,00 a € 4.384,00) sono raddoppiati se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

  • Mancata erogazione della formazione

Anche in questo caso, gli importi della sanzione per datore di lavoro e dirigente (oggi variano da € 1.315,20 a € 5.699,20) sono raddoppiati se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

  • Sospensione dell’attività imprenditoriale

Per revocare il provvedimento di sospensione è necessario il pagamento di una somma aggiuntiva unica (oggi pari a € 3.250,00); questa può essere pagata al 25% subito e il residuo, maggiorato del 25%, entro i sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato o parziale pagamento del residuo, il provvedimento di accoglimento dell’istanza stessa costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

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