È stata pubblicata una sentenza della Corte di Cassazione che indica un orientamento ben preciso della giurisprudenza in materia di responsabilità per infortunio di un componente dell’impresa familiare.
Come si sa, l’art. 4 del D.Lgs. 81/08 esclude i collaboratori familiari dalla determinazione del numero dei lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi.
Per questo, la domanda iniziale a cui rispondere è stata la seguente: la normativa di prevenzione degli infortuni trova applicazione in favore dei familiari collaboratori dell’impresa?
La risposta è stata duplice. No, quando l’impresa e i suoi componenti prestano attività nella sede abituale. Sì, se l’impresa familiare è impegnata fuori dalla propria sede, presso cantieri nei quali effettuano lavori edili.
A questo punto, quel che è rilevante a livello penale e di responsabilità, è il rapporto di fatto fra chi gestisce il rischio e chi vi è esposto. Benché in un’impresa individuale non sia individuabile la figura del “datore di lavoro”, tale figura deve essere riscontrata in quel componente che assume la responsabilità di impresa con poteri decisionali di spesa e che è quindi debitore degli obblighi in materia infortunistica. Questo perché la tutela prevenzionistica non presuppone l’indefettibile presenza di un rapporto di lavoro subordinato.