Come abbiamo scritto in precedenti newsletter, è recentemente entrata in vigore la normativa sul rischio da ordigni bellici inesplosi. Accompagnata, come spesso succede, da dubbi interpretativi.
La commissione Interpelli ha perciò risposto ad alcuni quesiti postigli.
1. La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici deve intendersi riferita alle attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia.
2. Tale valutazione deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo, nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sulla base di un’analisi strumentale e/o di dati disponibili quali l’analisi storiografica, le fonti bibliografiche di storia locale, le fonti conservate presso l’Archivio di Stato o presso il Ministero della Difesa, le Stazioni dei carabinieri, l’Aerofototeca nazionale, la vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o altre infrastrutture strategiche durante il periodo bellico, le aree precedentemente bonificate vicine a quelle in esame.
La Commissione ha precisato che al momento non esiste alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici, ma il Ministero della Difesa ha avviato un progetto di mappatura per realizzare un database geografico sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, onde metterlo a disposizione di chi ne avrà necessità.