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L’Unione europea ha approvato un Regolamento – un atto che, a differenza della direttiva, è immediatamente vincolante per i Paesi membri – sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

 

Il Reg. 2016/425 prevede tre categorie di rischio. La prima comprende esclusivamente i rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o a contatto prolungato con l’acqua, contatto con le superfici calde che non superino i 50°, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole, condizioni atmosferiche di natura non estrema. La terza comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili; la seconda include tutto ciò che non è compreso nella prima o nella terza categoria.

Senza entrare nel dettaglio, per il quale rimandiamo  a questo link, quel che ci preme sottolineare è che ora sia l’ambito di applicazione, sia i requisiti essenziali di salute e sicurezza, sia le procedure di valutazione della conformità sono identici in tutti i Paesi membri della UE.

 

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