Dal 1° marzo 2018 entra in vigore il Regolamento UE 2016/1179 della Commissione europea.
Esso modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento CE 1272/2008 (CLP, Classification Labeling and Packaging). Nello specifico viene cambiato l’allegato VI, sopprimendo una tabella e aggiornando la classificazione armonizzata di alcune sostanze.
Ad esempio:
- l’1,2-dicloropropano sarà classificato cancerogeno di categoria 1B (H350);
- il bisfenolo A sarà classificato tossico per il ciclo riproduttivo di categoria 1B (H360F) invece che di categoria 2 (H361F);
- compaiono le microfibre di vetro, classificate cancerogene di categoria 1B o 2 (per inalazione), a seconda della composizione delle stesse;
- per molti composti del rame è stata data una classificazione armonizzata, prima inesistente (rame (II) ossido, poltiglia bordolese, ecc.);
- per il rame (I) ossido è stato assegnato un fattore M (riguardante l’ecotossicità della sostanza) di 100;
- per la polvere di piombo metallico di granulometria inferiore al millimetro è stato attribuito un limite di concentrazione specifico per l’assegnazione della caratteristica di pericolo H360D (tossico per il ciclo riproduttivo di categoria 1A) pari allo 0,03%.
Cosa cambia?
Per chi è tenuto a produrre Schede Dati di Sicurezza:
se si devono produrre Schede dati di Sicurezza per le sostanze riportate nel Regolamento (UE) 2016/1179, o se tali sostanze fanno parte delle miscele che devono essere classificate, è opportuno provvedere ad una revisione dei documenti.
Per chi produce rifiuti:
se nel proprio processo produttivo vi sono delle sostanze riportate nel Regolamento (UE) 2016/1179, o se tali sostanze possono derivare da qualche lavorazione, è opportuno valutare la classificazione dei propri rifiuti. Nello specifico è sorto un problema importante riguardo gli ossidi di rame, infatti applicando l’attuale normativa italiana in merito all’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico), si avrà dal 1 marzo una riduzione del limite di 100 volte, portando molti rifiuti ad essere classificati come pericolosi. Il paradosso è che gli stessi rifiuti, a partire dal 5 luglio di quest’anno, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/997, potrebbero tornare ad essere non pericolosi, visto che i limiti di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 subiranno un’ulteriore modifica.
Per la sicurezza:
se nel proprio processo produttivo vi sono delle sostanze riportate nel Regolamento (UE) 2016/1179, o se tali sostanze possono derivare da qualche lavorazione, è opportuno revisionare il Documento di Valutazione del Rischio Chimico. Se poi queste sostanze fossero classificate come cancerogene e/o mutagene, allora sarà da rivalutare anche il rischio da agenti cancerogeni e mutageni.