Durante i lavori in un cantiere, due operai riportano gravi ferite precipitando da un’altezza di sei metri perché non assicurati a linee vita peraltro inadeguate al punto che, pur assicurati, esse non avrebbero garantito la loro sicurezza.
Viene sanzionato il datore di lavoro e fin qui non sussistono situazioni degne di nota, sotto il profilo giuridico. Quello che interessa è però che il capocantiere è assente da giorni e non è rimpiazzato da altri. Interpellato, egli dichiara di sapere che qualcuno avrebbe dovuto sostituirlo, ma non è al corrente di alcuna decisione in merito. Emerge così una situazione in cui gli operai si auto-organizzano riguardo alle procedure di sicurezza, in assenza dal cantiere anche del datore di lavoro. Il fatto che il capocantiere / preposto sia pure lui assente non è causa di esclusione di responsabilità per il datore di lavoro: infatti, spiega la Suprema Corte, lui deve prevedere la supplenza in caso di assenza del preposto. Non solo: se anche il datore di lavoro fosse all’oscuro dell’assenza dal cantiere del preposto, egli avrebbe comunque l’obbligo di accertarsi della presenza in cantiere poiché è lui il destinatario delle norme di prevenzione infortuni.