Si avvicina una scadenza importante per tutta una serie di attività.
Entro il 7 ottobre, infatti, se già non l’hanno fatto, dovranno adempiere alle disposizioni previste dal Regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi (DPR 151 / 2011) le aziende operanti nei seguenti settori: demolizione di veicoli con depositi di superficie superiore a 3mila metri quadrati, strutture turistico-ricettive all’aperto con capacità superiore a 400 persone, asili nido con oltre 30 persone presenti, strutture sanitarie ambulatoriali di superficie superiore a 500 metri quadrati, edifici e/o complessi edilizi a uso commerciale o industriale con più di 300 persone o con superficie complessiva superiore a 5mila metri quadrati, autorimesse e parcheggi pluriplano meccanizzati con superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadrati, depositi di treni o tram con superficie coperta superiore a mille metri quadrati, locali per ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 metri quadrati, biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, stazioni e interporti, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie di oltre due chilometri, esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti compresi i negozi di fuochi artificiali con quantitativi in vendita o deposito superiori a 500 chilogrammi (compreso l’imballaggio).
Rientra nella normativa anche qualsiasi attività che abbia un distributore di gasolio anche mobile nella propria area. Quindi, non soltanto la stazione di vendita carburanti, ma anche l’azienda agricola o cava che al proprio interno ha un distributore.