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La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul caso di un imprenditore, in precedenza condannato per lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, precisando meglio il ruolo e le responsabilità eventuali del Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS).


Era successo che sia il datore di lavoro sia il dipendente – che in precedenza era stato anche RLS e quindi “esperto di sicurezza” – avevano valutato come idoneo un ponteggio che poi, in realtà, si era rivelato inadeguato ed era stato causa dell’infortunio. Il datore di lavoro, dunque, sosteneva che il lavoratore aveva contribuito, con la sua valutazione rivelatasi sbagliata, all’incidente.
La Cassazione non ha accettato la tesi. Anzi, ha specificato che “al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore. Per l’effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore”.
Questo significa, dunque, che il datore di lavoro è sempre responsabile anche se il lavoratore viola consapevolmente le regole? Non è detto. La Cassazione precisa che “per escludere la responsabilità del datore di lavoro occorre un comportamento del lavoratore definibile come abnorme, che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”. Quindi, tornando all’esempio che ha dato il via alla sentenza della Cassazione, se il lavoratore cade dal ponteggio perché ha messo male un piede è un conto e la responsabilità del datore di lavoro sussiste perché è una situazione che può comunque verificarsi come probabile; se il lavoratore su quel ponteggio non avrebbe mai dovuto salire e non era prevedibile lo facesse, la sua condotta sarebbe stata riconosciuta come colposa.

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