Il 24 aprile scorso il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il DM 126 recante disposizioni attuative dell'articolo 188-ter co. 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006. In esso si specifica che l'obbligo di adesione al SISTRI vige per:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta ai sensi dell'art. 183 co. 1 lettera pp del D.Lgs. 152/2006;
b) gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale ed acquacoltura con più di 10 dipendenti, esclusi quelli iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta ai sensi dell’art. 183 co. 1 lettera pp del D.Lgs. 152/2006.
Per chi non è obbligato ad aderire al SISTRI restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.
I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI devono versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2014: effettuato il pagamento, gli operatori devono comunicare al SISTRI gli estremi dell’operazione esclusivamente tramite accesso all’area riservata e autenticata “gestione aziende” nel portale SISTRI.