Di seguito, riportiamo la sintesi di due sentenze della Corte di Cassazione relative agli obblighi sulla sicurezza.
La prima riferisce al rapporto che intercorre tra appaltatore e subappaltatore.
La Corte ci dà una risposta interessante, precisando che “l'appaltatore, subappaltando, non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici (Cass. sez. III, 12 gennaio 2006 n. 15927) ma a condizione che continui a esercitare una concreta ingerenza nell'effettuazione dell'opera, così non integralmente subappaltata”. Ne deriva che “il subcommittente è sollevato soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore”.
Questo perché l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 individua nel “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività” colui che “ha la responsabilità dell'organizzazione stessa...in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Sempre dalla Corte di Cassazione giunge un’altra sentenza (n. 20682 del 21 maggio scorso) che conferma la necessità per un’azienda di nominare un RSPP con i requisiti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs,. 81/2008.
La Corte spiega che dalla normativa appena citata “risulta inequivoco quali siano le condizioni soggettive richieste alla persona nominata come responsabile” e l’assenza di tali requisiti soggettivi “rende la designazione inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti”. Quindi, la persona nominata RSPP deve essere idonea ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.Lgs 81/2008.