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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Uno risponde a un quesito posto dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere in merito alle responsabilità delle imprese esecutrici e di quella affidataria.
In definitiva, viene precisato che:


a) all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie;
b) l’impresa che ha stipulato il contratto di appalto con il committente può avvalersi di impresa subappaltatrice o di lavoratori autonomi, ma il datore di lavoro dell’azienda affidataria che subappalta ha comunque l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori, l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza Coordinato, la congruenza dei POS e tutte le disposizioni di cui all’art. 97 D.Lgs.81/08. Tali verifiche vanno attuate tenendo conto della complessità dell’opera, delle varie fasi di lavoro, dell’evoluzione e della caratteristica dei lavori in atto.
c) il committente, da parte sua, deve valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie (possesso delle capacità organizzative), le quali – se sono anche esecutrici – devono essere valutate anche riguardo la disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da effettuare.

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