E’ una delle domande che ci vengono rivolte più spesso dalle piccole aziende in cui sono presenti più soci che sono anche lavoratori e in cui il processo decisionale è condiviso: chi è da considerare datore di lavoro?
La giurisprudenza, in questo caso, è unanime.
Il datore di lavoro è il soggetto effettivamente titolare del potere decisionale e di spesa. Per cui, è possibile che coesistano, all’interno della stessa azienda, più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro e con l’onere di valutare i rischi per la sicurezza. Questo significa che, in caso di inadempimento, a risponderne sono tutti i soci che palesano tali caratteristiche. Ma, come ha ribadito anche la Cassazione poco tempo fa (sentenza 49402), “il principio del cumulo delle responsabilità non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza”. Tale delega può essere esplicita o implicita, ma in quest’ultimo caso bisogna stare molto attenti, perché viene riconosciuta in sede processuale solamente se la complessità dell’organizzazione aziendale è tale che presuppone una ripartizione di funzioni in tal senso. Se l’impresa non è organizzata in divisioni, rami, strutture, settori che rendano possibile l’individuazione, anche in mancanza di delega scritta, di una singola posizione di responsabilità diventa automatico riconoscere la cumulabilità della responsabilità. Ciò rende sempre consigliabile redigere una esplicita delega.