Nella legge 161/2014 sono introdotte importanti novità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno vigenti a partire dal 25 novembre 2014.
In particolare, modifica gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 nei termini che di seguito sintetizziamo.
Quando viene costituita una nuova impresa, il datore di lavoro ha sì 90 giorni di tempo per elaborare il DVR, ma deve dare comunque immediata evidenza documentale
a) all’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
b) al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
c) all’individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare
d) all’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere ad attuare le misure da realizzare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (e queste figure devono essere in possesso di adeguate competenze e poteri)
e) all’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Di seguito, il testo degli articoli 28 e 29 nella loro nuova formulazone.
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(...)
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.