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C’è un’interessante sentenza della Corte di Cassazione relativa alla responsabilità del lavoratore in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
E’ successo che due lavoratori, l’uno elettricista specializzato e l’altro operaio generico, erano su un trabattello, a un’altezza di sette metri.

Il trabattello è stato spostato, ha urtato un’asperità nel suolo e, così facendo, ha fatto cadere i due lavoratori che hanno riportato gravi lesioni: questo un po’ perché il dispositivo antinfortunistico che avrebbe dovuto impedire lo spostamento era stato manomesso “per non perdere tempo” e un po’ perché il manovratore del trabattello non aveva un’adeguata visione del suolo. Non solo: è stato dimostrato che pure il POS non conteneva indicazioni precise e puntuali sulla lavorazione da effettuare.
Accertato e provato che è mancata a monte la sicurezza nel cantiere e che il POS era inidoneo, il datore di lavoro è stato ritenuto colpevole perché il modo di spostare il trabattello non era abnorme, ma usuale: egli stesso non soltanto lo aveva consentito da tempo, ma lo aveva pure insegnato a un dipendente.
E il manovratore del trabattello? Ecco, qui arriva la parte interessante della sentenza. Erano in due adibiti a tale ruolo: uno molto esperto e l’altro assunto da poco tempo. Non si è ben capito chi dei due abbia compiuto l’operazione, ma la Cassazione ha condannato il più anziano in virtù del principio (sancito già dal D.Lgs. 626/94) che il lavoratore è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro. Il lavoratore anziano è stato condannato in primo luogo perché, a differenza dell’altro, aveva consapevolezza del pericolo e, anzi, avrebbe dovuto insegnargli l’uso corretto del macchinario; e in secondo luogo perché, nonostante il datore di lavoro gli avesse detto di far così “per non perdere tempo”, lui – in virtù della propria esperienza – aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal datore di lavoro.

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