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In una interessante sentenza pubblicata la scorsa settimana, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio:

a prescindere dal fatto che un lavoratore possa essere titolare o meno di un’impresa artigiana o essere un lavoratore autonomo, quel che conta è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell’imprenditore, nel luogo di lavoro deputato dall’imprenditore.

Il caso fa riferimento a un muratore che operava in un cantiere prima di aver effettuato sia l’accertamento sanitario attestante l’idoneità alla mansione svolta, sia la formazione. Il titolare dell’impresa di costruzioni si difende in vari modi, spiegando tra l’altro che il lavoratore era in realtà impegnato in attività non indicative del rapporto di subordinazione ed effettuate da artigiano edile.

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