Il ricorso all’alternanza scuola lavoro, prevista dalla legge cosiddetta “Buona scuola”, dal prossimo settembre coinvolgerà tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori (un milione e mezzo di giovani). Saranno quindi sempre di più anche le aziende che si troveranno ad ospitare studenti per un periodo lavorativo.
Sotto il profilo del D.Lgs. 81/2008 quali sono le ripercussioni? Sicuramente, gli studenti sono equiparati ai lavoratori, quindi sottoposti a visita medica e formazione. Ma a carico di chi? Della scuola o dell’azienda che li ospita?
Sorveglianza sanitaria
È a carico della scuola una visita medica che consenta, per tutta la durata del percorso di alternanza, di svolgere attività in diverse strutture ospitanti per la stessa tipologia di rischio.
È a carico dell’azienda ospitante però, qualora sussistano rischi specifici in base al Documento di Valutazione dei Rischi, accertare in via preliminare l’assenza di controindicazioni alle attività cui gli studenti saranno destinati.
Formazione
È a carico della scuola la formazione generale (il primo modulo di 4 ore del corso base per lavoratori di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/2008).
È a carico dell’azienda ospitante la formazione specifica (le successive 4, 8 o 12 ore, a seconda della classe di rischio), perché essa conosce i rischi riferiti alle mansioni. Tuttavia, qualora l’azienda non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola sulla base di accordi definiti nell’ambito della Convenzione stipulata tra azienda e scuola stessa e nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.