Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e che contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Settore edile
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L’interessato può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio.
Il Certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario, ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Il DUVRI non sarà necessario nemmeno per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
I cantieri temporanei e mobili avranno, infine, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il Piano Operativo di Sicurezza, il Piano di Sicurezza e il fascicolo dell'opera.
Notifiche per via telematica
Possono essere effettuate anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni.
L’articolo 67 del decreto prevede che in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio. L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro
È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
L’ampliamento delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Formazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria
In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
In ultimo, all’articolo 3 del T.U. 81 viene aggiunto un comma che prevede, in merito agli adempimenti relativi alla formazione e alla sorveglianza sanitaria, misure di semplificazione per le prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare.