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Dal 13 dicembre sono bandite le indicazione riportate sulle etichette e sulla pubblicità dei prodotti alimentari non adeguatamente supportata da basi scientifiche come prevede la normativa europee. Ogni indicazione in etichetta, promozione o pubblicità di proprietà sulla salute degli alimenti – qualora non adeguatamente supportata da basi scientifiche – sarà bandita. E sanzionabile dalle Autorità nazionali per la concorrenza e il mercato, come la nostra Antitrust. I messaggi  esclusi dal regolamento 432/2012 ( REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini)– che ne ha accolti positivamente ben 222 – non potranno essere utilizzati da chi commercializza alimenti. Questa norma riguarda ovviamente anche chi fa vendita diretta, come ad esempio nello spaccio aziendale o tramite mercati degli agricoltori.

Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 ha concesso un differimento del termine di scadenza di 12 mesi per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE: il termine ultimo diviene quindi il 18 febbraio 2013, non più prorogabile.
Il Decreto, di fatto, introduce una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato al 18 febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni installati sulle porte delle vie di esodo non muniti di marcatura CE.
E' fondamentale ricordare che l'obbligo della sostituzione non è MAI cessato e questa breve ed ultima proroga è stata concessa per consentire a tutti gli interessati di mettersi a norma con le regolamentazioni in materia di sicurezza evitando gravi sanzioni; esso dunque non abroga assolutamente quanto sancito dal D.M. 3 Novembre 2004.

Riportiamo per completezza l'art. 5 del decreto “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio” emanato il 3 novembre 2004 dal Ministero dell'Interno:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

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