CAMPI ELETTROMAGNETICI, TUTTO RINVIATO AL 2016
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Ci sono novità per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 che abroga la precedente direttiva del 2004 e che deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016.
L’ esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata, nella normativa italiana, dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004. L’abrogazione di tale direttiva e l’entrata in vigore della nuova spostano tale termine al 1° luglio 2016.
ATTREZZATURE DI LAVORO (ex. Gru, Carrelli, Piattaforme aeree, Escavatori ecc..):
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Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
IMBALLAGGI ALIMENTARI - NOVITA'
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Il 2013 si prospetta come un anno in cui vi sarà grande fermento in campo legislativo per gli imballaggi e i materiali a contatto con gli alimenti. A livello europeo ed italiano sono previste evoluzioni sia per i prodotti normati sia per quelli privi di legislazione. La ceramica è solo uno dei materiali coinvolti nel processo di aggiornamento: la legge europea attualmente in vigore risale al 1984 e limita come sostanze pericolose solo il piombo ed il cadmio. La nuova normativa estenderà probabilmente i divieti ad altri metalli pesanti e abbasserà di circa 100 volte (!) i limiti attualmente previsti per piombo e cadmio.Le norme sulla plastica, da sempre nell’occhio del ciclone, verranno aggiornate da limiti emanati o in fase di costruzione del Regolamento Europeo 10/2011 con particolare attenzione alle differenti tipologie di alimenti con cui il materiale entrerà in contatto e con la messa a punto di nuovi test.Rimane ancora aperta la questione del BPA (bisfenolo): alcuni Stati europei hanno preso strade autonome, limitandone la presenza in diversi materiali a livello nazionale, mentre in Europa il divieto riguarda solo i biberon in policarbonato. È auspicabile pensare che vi saranno prese di posizione nette anche da parte della Commissione Europea visto che l’EFSA sta avviando nuovi ed approfonditi studi sul tema.
Le autorità di controllo invece, sempre nell’ottica di tutelare i consumatori, stanno intensificando le ispezioni, accertando l’idoneità anche a livello “documentale”. E’ necessario che chi produce imballaggi disponga di prove attestanti “il grado di purezza alimentare” dei materiali utilizzati.
PROCEDURE STANDARD DVR - NUOVA PROROGA
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Necessario provvedere alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) entro il 31 maggio 2013.
PUBBLICITA' SALUBRITA' ALIMENTI
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Dal 13 dicembre sono bandite le indicazione riportate sulle etichette e sulla pubblicità dei prodotti alimentari non adeguatamente supportata da basi scientifiche come prevede la normativa europee. Ogni indicazione in etichetta, promozione o pubblicità di proprietà sulla salute degli alimenti – qualora non adeguatamente supportata da basi scientifiche – sarà bandita. E sanzionabile dalle Autorità nazionali per la concorrenza e il mercato, come la nostra Antitrust. I messaggi esclusi dal regolamento 432/2012 ( REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini)– che ne ha accolti positivamente ben 222 – non potranno essere utilizzati da chi commercializza alimenti. Questa norma riguarda ovviamente anche chi fa vendita diretta, come ad esempio nello spaccio aziendale o tramite mercati degli agricoltori.