I nostri articoli

Nella giornata di mercoledì 4 u.s. si è svolta la riunione tra Governo e Parti Sociali per valutare le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tale riunione ha concordato di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza.

Questo significa che, fino al 30 giugno 2022 (prossimo incontro fissato per valutare eventuali aggiornamenti), sarà ancora necessario:

-Indossare la Mascherina (Chirurgica o FFP2) per tutti i lavoratori sia al chiuso che all’aperto;

-Effettuare e registrare le procedure di sanificazione così come stabilite nel protocollo condiviso (Quindi proseguiamo con il registro di sanificazione);

-Mantenere il distanziamento di 1 m fra i dipendenti (ove possibile);

-Mantenere il distanziamento di 1 m fra i tavoli al chiuso per i servizi di ristorazione.

Sono invece cessati:

-Verifica del Green Pass per lavoratori e clienti, tranne per alcuni settori specifici.

-Mascherine per i clienti (Con le eccezioni sancite dall’Ordinanza del Ministero del 28/04/2022).

Inoltre rimangono ancora in vigore le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, approvate il 31 marzo 2022.

 

  • OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART.18). Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.
  • OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART.19). Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto. Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti».
  • PREPOSTO E SEGNALAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ (ART.19). Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate. «f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;
  • PREPOSTO: INDIVIDUAZIONE IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO (ART.26). Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS. «8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
  • FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO (ART 37): ACCORDI STATO-REGIONI IN REVISIONE. Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su
  • Durata;
  • contenuti minimi;
  • modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • ADDESTRAMENTO: NUOVE PRECISAZIONI NEL COMMA 5 DELL’ART.37. L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione: «L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
  • FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO (ART.37 COMMA 7) La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente: «7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;
  • FORMAZIONE DEL PREPOSTO (ART. 37 COMMA 7-TER) Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
  • Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il DL Fiscale Convertito rimanda al 30 giugno 2022 il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale sul “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità” (modifica all’art. 52 comma 3).
  • SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (ART.55). Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
  • Manutenzione scuole e responsabilità dei dirigenti. Il Decreto Fiscale, in sede di conversione ha introdotto l’Art. 13 bis che modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza inserendo alcuni paragrafi al comma 3 in materia di esclusione da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
  • Comitati regionali di coordinamento (art.7): modifica del DL Fiscale I Comitati regionali (regolati al DPCM 21 dicembre 2007) hanno una funzione 1) di indirizzo e valutazione delle politiche attive 2) e di raccordo con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e con la Commissione consultiva permanente (articolo 6), presso ogni Regione e Provincia autonoma
  • SINP (art.8): modifica del DL Fiscale. Le modifiche riguardano l’art.8 SINP: il comma 1 si aggiunge il riferimento ad un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale. Si aggiunge in un nuovo paragrafo, il richiamo alla alimentazione del SINP con i dati sulle sanzioni irrogate durante l’attività di vigilanza. Il comma 2 Si inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP Un Nuovo periodo apre alla possibilità di farvi accedere ulteriori amministrazioni Il comma 3 viene completamente riscritto confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP aggiunto un richiamo al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 4 riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento (vedi il nostro approfondimento sul decreto). Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
  • Vigilanza (Articolo 13 TUS) – la modifica del DL Fiscale. Il DL Fiscale convertito modifica sensibilmente l’art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al comma 1 viene inserito l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza. Il comma 2 viene abrogato e rimosso il riferimento alle competenze dell’Ispettorato. Il nuovo comma 4 ridisegna il coordinamento dell’attività di vigilanza riportati agli articoli 5 e 7 del TUS e introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale; il nuovo comma 7 bis introduce l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (entro il 30 giugno)
  • Contrasto lavoro irregolare (art.14) modifica del DL Fiscale. Nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all’art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di -irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati. Sul testo è intervenuta la Circolare INL n.3/2021 del 9/11/2021 in chiarimento sulle novità del DL Fiscale [Leggi il nostro approfondimento]
  • Sospensione attività imprenditoriale: in quali casi? – Nuovo Allegato I al TUS

Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un nuovo testo di Allegato I.

Prima l’allegato richiamava

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
  • Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva. Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva.

 Sanzioni

 

Scarica qui la tabella delle attività consentite direttamente dal portale del Governo.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella serata del 23 dicembre, il decreto-legge che regola le misure di contenimento durante questo periodo di festività natalizie. Nello specifico, si riportano di seguito alcune importanti novità.

-Dal 1°Febbraio il Green Pass avrà validità 6 mesi dall’ultima dose e non più 9;

-Il Super Green Pass sarà necessario anche per la consumazione al banco nei ristoranti/bar, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse, sale bingo;

-Obbligo di indossare la mascherina all’aperto;

-Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste in piazza all'aperto che implichino assembramenti;

-Sospese fino al 31 gennaio le attività di discoteche, sale da ballo e assimilabili.

Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma ricevuta in prestito dai nostri figli

55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Via Pascoli, 34
tel. 0583 644144 - fax 0583 641333

55100 - San Michele in Escheto Lucca
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50019 - Sesto Fiorentino - Firenze
Via di Pratignone, 11/Interno 16
P.I. 01550770463

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